Costituzione e competenza territoriale
Art. 1
E’ costituita con sede in Calavino (TN) una associazione senza scopo di lucro denominata “Pro Loco di Calavino”.
Art. 2
Detta associazione svolge la sua attività nel Comune di Calavino.
Art. 3
Gli scopi che l’associazione si propone sono:
a) riunire in associazione tutti coloro che hanno interesse allo sviluppo turistico e culturale del territorio;
b) promuovere, coordinare ed attuare iniziative – ivi comprese quelle di abbellimento – anche in collaborazione con altri organismi, attività e manifestazioni di interesse turistico, ricreativo, sportivo e culturale a carattere locale;
c) istituire l’ufficio di informazioni turistiche;
d) avanzare e sostenere proposte dirette alla realizzazione di opere ed impianti che rivestano interesse turistico, ricreativo, sportivo e culturale e di abbellimento del proprio territorio;
e) gestire attività e servizi di interesse turistico, ricreativo, sportivo e culturale, assumendo le eventuali necessarie convenzioni;
f) fare opera di sensibilizzazione per sviluppare l’ospitalità ed il rispetto dell’ambiente.
Soci
Art. 4
Possono aderire all’associazione quanti hanno interesse allo sviluppo turistico e culturale della zona e intendono collaborare e contribuire ad esso.
Art. 5
I soci si distinguono in: soci ordinari, soci sostenitori, soci benemeriti, tutti aventi pari diritto al voto. Sono soci ordinari coloro che versano la quota di iscrizione stabilita dall’assemblea. Sono soci sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni straordinarie; Sono soci benemeriti coloro dichiarati tali dall’assemblea per avere contribuito in maniera rilevante allo sviluppo turistico della località.
I Soci hanno diritto: 1) alle pubblicazioni dell’associazione; 2) a frequentare i locali dell’associazione.
Art. 6
I soci hanno l’obbligo di osservare le norme statutarie e le deliberazioni degli organi sociali, cooperando al raggiungimento dei fini sociali astenendosi da ogni attività che sia comunque in contrasto con questi.
Art. 7
I soci in regola alla data dell’avviso di convocazione con il versamento della quota sociale dell’anno di competenza o dell’anno precedente se il nuovo tesseramento non è stato ancora aperto, hanno diritto a partecipare alle deliberazioni dell’assemblea con possibilità di adire le cariche sociali. Dovrà pertanto esser attivato all’inizio di ogni anno il tesseramento dei soci ai quali dovrà essere rilasciata ricevuta del versamento della quota annuale o la tessera sociale. Il mancato tesseramento annuale determina la cancellazione della pro loco dall’elenco previsto all’ art. 56 della L.P. 4.8.1986, n. 21.
Art. 8
Il rapporto sociale ha la validità di un anno e cessa ove non venga rinnovata l’adesione con connesso versamento della quota associativa. Il socio può altresì venir escluso per determinazione del Consiglio di Amministrazione a seguito di gravi inadempienze degli obblighi sociali, per le violazioni sancite dalla legge, per avere arrecato in qualunque modo danno morale o materiale all’associazione.
L’esclusione deve esser comunicata per raccomandata A.R. al socio il quale può appellarsi al Consiglio dei Probiviri che si pronuncerà in maniera definitiva.
Organi sociali
Art. 9
Sono organi sociali della Pro Loco:
a) il Presidente
b) l’Assemblea dei soci
c) il Consiglio di Amministrazione
d) il Collegio Sindacale
e) il Collegio dei Probiviri.
Assemblea dei soci
Art. 10
Deve esser convocata almeno una volta all’anno in sessione ordinaria e ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un quinto dei soci. In quest’ultimo caso l’assemblea deve essere convocato entro 30 giorni dalla richiesta. Competono all’assemblea ordinaria l’approvazione del conto consuntivo dell’anno precedente, del bilancio preventivo, del programma di attività e le decisioni su altre proposte de Consiglio di Amministrazione e dei soci. Spetta inoltre all’assemblea deliberare in ordine all’adesione all’eventuale Consorzio Pro Loco esistente o che viene istituito.
La convocazione avviene mediante avviso affisso all’albo della Pro Loco medesima o, in mancanza, all’albo comunale almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione. Tale avviso dovrà portare l’ordine del giorno da trattare e dovrà essere comunicato, contemporaneamente all’affissione, al domicilio dei soci.
Art. 11
L’assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci e, in seconda convocazione, con un almeno un quinto di essi. Essa delibera a maggioranza di voti dei presenti, fatta eccezione per quanto concerne la modificazione dello statuto sociale e lo scioglimento, nel qual caso viene richiesta la presenza di almeno i due terzi dei soci, in prima convocazione e della metà in seconda convocazione.
La seconda convocazione, ove nella prima non sia raggiunto il numero legale, non potrà essere effettuata a distanza inferiore di un’ora da questa. Nel calcolo della validità della seduta si terrà conto solo dei soci maggiorenni residenti nel Comune sede della Pro Loco.
Art. 12
L’avviso di convocazione è sottoscritto dal presidente.
Il socio impedito può essere rappresentato da altro socio maggiorenne munito di delega scritta. Il socio non può avere più di due deleghe di soci maggiorenni. Le elezioni delle cariche sociali sono effettuate per scrutinio segreto. Per le altre votazioni, salva diversa deliberazione adottata dalla maggioranza dei presenti, si procederà per alzata di mano con prova e controprova. Il verbale dell’assemblea deve essere sottoscritto da chi la presiede e dal segretario verbalizzante. Se si è proceduto ad elezione di organi lo stesso dovrà essere sottoscritto anche dagli scrutatori che potranno essere scelti anche fra i non soci presenti. Se nell’assemblea convocata per la nomina delle cariche sociali non si sarà giunti ad alcuna decisione ed in presenza delle dimissioni irrevocabili della maggioranza del Consiglio di Amministrazione, il Sindaco può procedere alla nomina di un commissario straordinario che dovrà operare il tempo strettamente necessario per riconvocare l’assemblea che procederà alla nomina delle cariche sociali.
Consiglio di Amministrazione
Art. 13
Il Consiglio di Amministrazione è composto di n. 11 membri, di cui n. 10 come sopra nominati dall’assemblea più il Sindaco pro tempore del Comune che ne fa parte di diritto o l’Assessore delegato dal Sindaco. Esso dura in carica tre anni. Il presidente e il vice presidente vengono nominati dal Consiglio fra i propri componenti, con esclusione del Sindaco.
Il Presidente e il vice presidente possono essere riconfermati.
Art. 14
Il Coniglio di Amministrazione procede alla nomina di un segretario che redige i verbali degli organi collegiali dell’Associazione e le deliberazioni, sottoscrive gli uni e le altre unitamente con il Presidente, provvede alla tenuta dei registri contabili e sovrintende al regolare funzionamento della pro loco.
Il segretario viene scelto fra i soci e non ha diritto di voto in seno al Consiglio di Amministrazione. Resta in carica per il periodo della gestione del Consiglio che l’ha nominato e può essere riconfermato. Questo ove la pro loco non costituisce un rapporto stabile di impiego – nel qual caso provvederà all’assunzione di personale con rapporto di lavoro privato e con una regolamentazione adeguata – ma si limiti ad assicurare l’andamento burocratico dell’Associazione attraverso un incarico di natura precaria.
Art. 15
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente, o in sua assenza il vice presidente, lo ritenga necessario o opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti. Delibera con la presenza di almeno la metà dei suoi membri e a maggioranza di voti dei presenti. Le deliberazioni devono risultare dal relativo verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente e dall’estensore medesimo.
Art. 16
Il Consiglio di Amministrazione provvede alla formazione del bilancio, del programma di attività e del conto consultivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea, all’assunzione e al licenziamento del personale fissandone le mansioni e le retribuzioni; delibera sull’esclusione dei soci, stabilisce l’ammontare delle quote sociali e l’entità dei contributi straordinari di cui al precedente art. 4; provvede all’acquisto o alienazione dei beni mobili; assume obbligazioni attive e passive o mutui; attua le deliberazioni dell’assemblea, predispone i regolamenti interni da sottoporre all’approvazione dell’assemblea e compie ogni atto di ordinaria amministrazione diretto all’attuazione dei fini sociali.
Art. 17
In caso di dimissioni o decesso di uno o più consiglieri subentreranno i non eletti secondo il maggiore numero di voti ottenuti. Nel caso di parità di voti la carica di consigliere sarà assegnata al consigliere più anziano di età. Se le dimissioni sono presentate da almeno la metà dei componenti (nel caso gli stessi siano in numero pari) o dalla maggioranza (nel caso siano in numero dispari) si deve considerare dimissionario tutto il Consiglio. Il Presidente dovrà pertanto convocare l’assemblea entro 30 giorni per procedere a nuove elezioni.
Art. 18
Il Presidente ha la legale rappresentanza della Pro Loco.
Allo stesso spetta di:
1) convocare e presiedere l’assemblea e il Consiglio di Amministrazione;
2) stipulare e sottoscrivere i contratti e le convenzioni previa autorizzazione degli altri organi competenti;
3) aprire conti con istituti di credito;
4) dare esecuzione alle decisioni assunte dagli altri organi competenti;
5) liquidare le spese nei limiti degli impegni assunti;
6) disporre per il regolare funzionamento della Pro Loco;
7) predisporre, avvalendosi della collaborazione del segretario, il bilancio di previsione, il programma di attività ed il conto consuntivo da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l’approvazione dell’assemblea;
8) adottare nei casi di urgenza e di necessità i provvedimenti di competenza del Consiglio da sottoporre alla ratifica dello stesso nella seduta immediatamente successiva. In caso di assenza o di impedimento viene sostituito dal vice presidente in tutte le sue funzioni.
Art. 19
Il Presidente e il segretario sono responsabili della regolare tenuta dei registri sociali e degli atti contabili dell’Associazione.
Collegio Sindacale
Art. 20
Il Collegio Sindacale è composto di tre membri eletti per scheda segreta dall’assemblea e dura in carica tre anni, scelti anche fra persone estranee all’associazione. Il Collegio controlla la gestione contabile e vigila sull’osservanza di quanto stabilito dalle leggi e dallo statuto. Il Collegio viene nominato dall’assemblea la quale procede altresì alla designazione del presidente dell’organo medesimo. Rimane in carica per la stessa durata del Consiglio di Amministrazione e i suoi componenti possono essere riconfermati. Il Collegio è convocato e presieduto dal proprio Presidente. La sua attività sarà fatta constare in apposito registro verbale. Può partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione nel quale viene esaminato il bilancio di previsione e il conto consultivo. Quest’ultimo documento contabile può essere approvato dall’assemblea solo se accompagnato dalla relazione dei revisori dei conti.
Collegio dei Probiviri
Art. 21
Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre componenti eletti dall’assemblea, per scheda segreta, fra persone di comprovata serietà, estranee all’associazione. Dura in carica un triennio. Ad esso competono le decisioni definitive sulla esclusione dei soci e la risoluzione di tutte le controversie che dovessero insorgere fra i singoli soci e l’associazione relativamente ai rapporti sociali e sempre che queste non possano formare oggetto di composizione amichevole.
I Probiviri decidono con dispensa da ogni e qualsiasi formalità facendo però constare le loro decisioni da apposito verbale sottoscritto.
Finanziamento
Art. 22
Al finanziamento della Pro Loco viene provveduto:
– con le quote sociali e i contributi di cui all’art. 4;
– con redditi patrimoniali propri;
– con la quota dell’imposta esatta a sensi della L.R. 29.8.1976, n. 10
– Disciplina dell’Imposta di Soggiorno;
– con gli utili di gestione di attività permanenti o occasionali;
– con il contributo del Comune e con eventuali interventi straordinari;
– con contributi e sussidi di Enti, organizzazioni o privati;
– con eventuali lasciti e donazioni.
Art. 23
L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare.
L’assemblea dei soci delibera all’inizio dell’anno e comunque entro il mese di marzo il bilancio di previsione, il piano di attività e il consuntivo relativo all’anno precedente.
Art. 24
In relazione a quanto stabilito dall’art. 57, comma 3 e dall’art. 70, comma 5 della L.P. 4.8.1986, n. 21 e successive modificazioni, devono essere trasmessi all’Assessorato Provinciale al Turismo entro 15 giorni dall’approvazione dell’assemblea i seguenti atti:
– copia del bilancio di previsione e della relazione sulla gestione finanziaria con i relativi verbali di approvazione;
– copia del conto consuntivo, della relazione sulla gestione finanziaria e della relazione dei revisori dei conti, con i relativi verbali di approvazione;
– copia dei verbali dell’assemblea di modifica dello statuto e di assegnazione delle cariche sociali.
L’approvazione da parte dell’assemblea del bilancio di previsione e del conto consuntivo devono avvenire obbligatoriamente con scadenza annuale pena la cancellazione della Pro Loco da quelle iscritte nell’elenco previsto all’art. 56 della L.P. n. 21/1986. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo devono essere compilati in modo da evidenziare specificatamente l’ammontare dell’imposta di soggiorno o altra imposta sostitutiva prevista e rispettivamente accertata e delle spese previste e rispettivamente accertate per le quali vengono chieste o sono state ottenute sovvenzioni dalla Giunta Provinciale.
Scioglimento
Art. 25
A seguito dello scioglimento dell’associazione pro loco deliberato dall’assemblea, le disponibilità finanziarie ed i beni vengono trasferiti all’amministrazione comunale competente per territorio.
Art. 26
Per quanto non contemplato dal presente statuto si fa richiamo alle disposizioni del codice civile.
(Il presente statuto è stato deliberato dall’assemblea dei soci nella riunione del giorno 4 aprile 1997.)